
Gualdo Tadino, 5 giu. 2025 – Dalla Presidente dell’Associazione Naturalistica Gualdese ANG ,dott.ssa Mara Loreti, riceviamo e pubblichiamo la seguente nota.
“Ora, a vedere la notizia pare solo colpa della Ditta, ma le responsabilità dello scempio compiuto ai danni della Vegetazione riparia sulle sponde ed argini dei corsi d’acqua della Conca Gualdese, Rasina, Feo, Maestro, Romore, Fergia, Rio Vaccara, a noi paiono molteplici. La Ditta, venuta da Cosenza non ha agito senza mandato della pubblica Amministrazione, ed è là che occorre guardare ‘in primis’ per comprendere quanto accaduto e perché.
Anzitutto il Comune di Gualdo Tadino che, non si sa su quale base, dichiara che c’è un’emergenza idrogeologica e che per prevenire danni occorre provvedere a tagli sulle sponde riparie.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato un pretestuoso giudizio sul cattivo stato di salute delle piante che presso di noi non trova alcun riscontro. Tra l’altro anche diffidato, gennaio 2025, proprio il Responsabile servizi lavori pubblici e ambiente, in quanto alla figura di geologo, non in possesso del titolo accademico richiesto, in assenza di competenze naturalistiche, biologiche, forestali e agronomiche non viene riconosciuto dalla Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e ss.mm.ii di esprimere pareri, valutare, stimare, progettare piani del verde, verde urbano, potature, piani di gestione forestale, piani dei tagli, servizi ecosistemici .
E’ ANAC stessa a richiedere “Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori/ Linee Guida n.3” dove si precisa che per appalti che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche con il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento: laurea in scienze naturali, in scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali.
Del resto egli è un geologo e non è titolato, ai sensi del nuovo Codice Appalti, ad effettuare valutazioni che spettano solo ad un Agronomo regolarmente iscritto all’Albo e peraltro, non con sommarie osservazioni ma con misurazioni effettuate a regola d’arte, con valutazione strumentali per valutare la stabilità e lo stato fitosanitario, tra l’altro richieste nel Nulla osta con allegate Prescrizioni della Regione dell’Umbria.
Il Comune non ha richiesto l’intervento dell’Agenzia Forestale dell’Umbria, invece era obbligato a farlo, perché in presenza di specie protette dalla Legge regionale 28/2001! Se AFOR fosse intervenuta l’intervento non avrebbe mai potuto effettuarsi. Né è stata espletata la Valutazione d’Incidenza, V.inc.A – “Valutazione d’Incidenza significativa” nel rispetto del Principio di precauzione, che pure necessitava, come in più missive sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, essendo l’intervento in area classificata come corridoio ecologico “corridoi e pietre di guado”, funzionale della Rete Ecologica RERU, Umbria, in connessione con la Zona Speciale di Conservazione di Monte Nero – Monte Maggio di Gualdo Tadino.
In nome della verità che ci appartiene, riteniamo dover ricordare che il MASE – DG tutela della Biodiversità e del Mare, il 10.12.2024, aveva già, a seguito delle nostre diffide, accessi civici, e richieste di sospensione presentate nei 5 mesi trascorsi da novembre 2024, dallo Studio Legale Pileggi, che ci rappresenta, inoltrato la nota, trasmettendola anche alla Regione dell’Umbria, alla Direzione USSA, alla DG CORUC, al Responsabile anticorruzione e trasparenza che ”chiedeva l’espletamento della V.Inc.A, la valutazione di Incidenza Ambientale, prevista dall’art.6, comma 2 della Direttiva ‘Habitat’ 92/43/CEE in quanto gli interventi di sistemazione idraulica, di manutenzione ordinaria, potrebbero aver comportato ricadute negative su habitat e specie della ZSC”.
L’intervento avrebbe richiesto inoltre l’ Autorizzazione Paesaggistica essendo alcune specie deturpate, come il pioppo cipressino, detto anche nero o italico, già protette ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali. Invece è stato effettuato, in barba a tutte le normative, anche nel periodo di nidificazione in contrasto con la Legge 157/1992 che vieta di non arrecare disturbo, danneggiamento e uccisione all’avifauna proprio nel periodo di nidificazione e migratorio, e dalla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE.
Il tutto con il benestare, assolutamente illegittimo, della Regione Umbria, le cui poche prescrizioni neanche sono state rispettate: dovevano essere lasciate molte più piante di quelle sopravvissute per consentire un minimo di continuità vegetazionale ora invece irrimediabilmente perduta. Si evidenzia che la Provincia di Perugia e per essa l’Uff. Territorio e Pianificazione che cura la gestione e l’aggiornamento del PTCP, unico piano paesaggistico vigente, competente per il reticolo idrografico minore, neanche è stata consultata. Un cumulo di difformità si profila dinnanzi, non solamente la cattiva diligenza di una ditta. Eppure tutto era stato da noi tempestivamente segnalato a tutte le autorità competenti e a tutti gli organi di vigilanza.
Ora, magra consolazione, è giunto il tardivo intervento dei Carabinieri Forestali. Speriamo almeno che dia modo di appurare tutte le responsabilità e che si prevengano d’ora in poi questi atti scellerati che trovano, a nostro avviso, unico vero movente nell’improvvida estrazione di legname. Ci siamo visti rovinare un habitat pregiato, sede di ecosistemi ricchi e complessi, nonché deturpare la stessa bellezza della Conca Gualdese, senza rispetto neanche dell’area archeologica di Tadinum. Sappiamo che danni simili stanno avvenendo un po’ ovunque nel nostro Paese.
Ebbene, è ora di dire basta, ed una volta per tutte è ora di ricercare le responsabilità di quanti hanno messo in atto dal 6 novembre 2024 un Danno Ambientale da configurarsi reato, ascrivibile all’art.452 del Codice penale, in quanto ha causato un danno significativo, disastroso, irreversibile di proporzioni mai verificatesi nella Longobarda Waldum”.
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