Perugia, 5 apr. 2026 – La Sezione  giurisdizionale, con la sentenza  n. 11 del 2 aprile 2026, ha  condannato,  nell’ambito di un giudizio necessario di conto, un Istituto di Credito (nella qualità di Tesoriere di un Ente locale) al pagamento, in favore del Comune  affidatario  del Servizio di Tesoreria,  della somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi legali, per avere la Banca omesso di  versare l’annualità di contributo, di pari importo,  dovuto  per  la  sponsorizzazione  di  attività istituzionali, espressamente prevista nella convenzione disciplinante lo specifico Servizio.

Il Giudice designato per l’esame del conto giudiziale, effettuata l’istruttoria, rilevava che il Tesoriere aveva unilateralmente deciso di azzerare detto impegno, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevedente la possibilità per i Tesorieri di rinegoziare gli accordi precedentemente assunti, a seguito della statuizione del trasferimento

– alla Tesoreria dello Stato – delle giacenze di cassa dei Comuni, sino a quel momento garantenti agli Istituti bancari margini di guadagno. Nel caso, tuttavia, la convenzione non veniva modificata nonostante la richiesta in proposito rivolta dall’Istituto al Comune.

Nel merito, la sentenza ha affermato la spettanza all’Ente locale del predetto importo di euro 2.000,00, relativo all’esercizio finanziario di riferimento e, di conseguenza, l’inadempimento del Tesoriere – che non si è difeso nel giudizio – integrato dal mancato versamento della predetta somma, nell’ambito della gestione compendiata nello specifico conto giudiziale che pertanto è stato dichiarato irregolare, con conseguente condanna dell’Agente.

Trattandosi di un giudizio di responsabilità contabile e non di responsabilità amministrativa, con la decisione è stata altresì dichiarata l’irrilevanza, in fattispecie, della recente disciplina di riforma della giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dalla legge n. 1 del 2026.

Per gli ulteriori profili approfonditi nella decisione, si rinvia al  testo  del  provvedimento reperibile nella Banca Dati Decisioni, pubblica, della Corte  dei  conti (https://banchedati.corteco nti.itl) .

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