
Perugia, 29 ott. 2026 – La Sezione giurisdizionale, con le sentenze dalla n. 50 alla n. 55 del 28 ottobre 2026, ha statuito sulle richieste dei Giudici monocratici, sottoponenti alla valutazione collegiale la questione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti su n. 123 conti giudiziali, depositati presso la Segreteria della Sezione, aventi a oggetto l’imposta di soggiorno degli anni dal 2016 al 2020, da riversare ai Comuni.
Le decisioni, in linea con i precedenti di cui alle sentenze n. 13 e n. 17 del 2026 della medesima Sezione – concernenti sia giudizi di resa di conti giudiziali sia di responsabilità amministrativa – hanno escluso la possibilità di sindacare, da parte della Corte dei conti, in tema di gestione dei relativi proventi , riscossi dagli Albergatori (di Strutture ricettive ubicate nei Comuni di Orvieto e Terni), a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020). Tanto si è giudicato in recepimento del conforme orientamento della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (rif.: l’ord. n. 1527 del 23/01/2026, confermata dall’ord. n. 22202 del 28/06/2026), altresì attuato dalle altre Sezioni giurisdizionali, di primo e di secondo grado, del Giudice contabile.
In particolare, nelle sentenze si sono fondamentalmente riscontrati: a) la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dei Gestori delle Strutture ricettive; b) l’insussistenza, in capo ai predetti, della figura degli”Agenti Contabili” aventi maneggio di denaro pubblico, come tali tenuti alla resa del conto giudiziale dei proventi riscossi da riversare; e) il venir meno, conseguentemente, del cumulo di più sanzioni, tributarie e contabili, riferibili all’identica condotta sostanziale sottostante;
d) l’avvenuto rafforzamento delle garanzie concernenti l’introito delle relative somme, attesa la previsione, da parte della nuova norma, dell’obbligo di versamento – da parte degli Albergatori – di quanto dovuto dal Soggiornante (rectius: Contribuente), anche a prescindere dall’avvenuto incasso dell’imposta (ferma, in questi casi, l’azione di rivalsa); e) l’insussistenza della possibilità, per il Giudice contabile, di valutare le concrete posizioni sottostanti, ivi inclusa l’eventuale ricorrenza di crediti erariali non soddisfatti dai Gestori; f) per lo specifico giudizio riguardato dalla sentenza n. 54 del 2026, si è inoltre affermato che, la riconnessa scelta legislativa (vale a dire l’implicito assoggettamento degli Albergatori alla sola giurisdizione tributaria, ex art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020), si configura: i. – razionale (in quanto teso ad evitare, in concreto, il rischio di contrasto di giudicati);
ii. – coerente (non rivestendo il giudizio contabile il ruolo di strumento di riscossione di tributi); iii. – di garanzia (per il Contribuente e, più in generale, in termini di rafforzamento della certezza del Diritto). Nella sentenza, il Collegio ha anche dato atto della coerenza del sindacato della Corte dei conti – così delimitato, pertanto, all’ambito della Pubblica Amministrazione in senso stretto – con l’articolo 103, comma 2, della Costituzione, attribuente alla Corte dei conti la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica.
Non sussistendo la possibilità di devoluzione dei giudizi di conto al Giudice tributario, i Collegi si sono arrestati alla dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice contabile. Da ultimo, sulla considerazione dei riflessi delle statuizioni nell’ambito dell’organizzazione degli Enti locali, è stato disposto l’invio delle sentenze ai Comuni riguardati dalle stesse.
Per gli ulteriori profili approfonditi nelle decisioni, si rinvia al testo dei provvedimenti reperibili nella Banca Dati Decisioni, pubblica, della Corte dei conti (https://banchedati.corteconti.it/).
(9)

