
Perugia, 6 agosto 2026 – La mancanza di un passaggio formale previsto dalla legge è stata sufficiente a fermare l’esame nel merito dei conti giudiziali relativi a quattro esercizi finanziari di un Comune umbro. Con la sentenza n. 32 del 5 agosto 2026, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Umbria ha dichiarato improcedibili quattro giudizi riguardanti i rendiconti del tesoriere dell’ente, riferiti agli anni dal 2020 al 2023.
I quattro procedimenti sono stati riuniti in un unico giudizio per la connessione tra le vicende esaminate. L’origine del contenzioso risiede nella relazione di irregolarità redatta dal giudice incaricato dell’esame dei conti, che aveva rilevato la mancata parificazione da parte del Comune.
La parificazione è un adempimento obbligatorio previsto dal Codice della giustizia contabile e consiste nella certificazione, da parte del responsabile del servizio finanziario dell’ente, della piena corrispondenza tra i dati della gestione del tesoriere e le scritture contabili del Comune. Si tratta di un presupposto indispensabile affinché la Corte possa procedere all’esame dei conti giudiziali.
Nel corso del procedimento, la Procura regionale ha ribadito proprio questo principio, sostenendo che l’assenza della parificazione impedisce l’avvio dell’esame di merito dei conti, come previsto dagli articoli 139 e 140 del Codice di giustizia contabile.
Di diverso avviso il Comune, che si è costituito in giudizio sostenendo che le verifiche effettuate in sede di approvazione dei rendiconti annuali e dei bilanci consuntivi da parte del Consiglio comunale potessero considerarsi equivalenti alla mancata parificazione.
La Corte dei conti ha però respinto questa interpretazione. Il Collegio ha evidenziato che né il parere di regolarità espresso dal responsabile finanziario sulla proposta di approvazione del rendiconto né la deliberazione del Consiglio comunale possono sostituire la specifica attestazione di parificazione prevista dalla normativa.
I giudici hanno inoltre escluso qualsiasi effetto sanante delle attestazioni prodotte successivamente dal Comune durante il processo. Secondo la sentenza, la regolarizzazione non può avvenire in corso di giudizio, ma richiede un nuovo deposito dei conti corredati delle prescritte parificazioni presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e recentemente richiamati dal presidente della Sezione giurisdizionale con una comunicazione inviata a tutti gli enti locali umbri.
Accertata l’assenza di questo requisito essenziale, la Corte dei conti ha quindi dichiarato improcedibili i quattro giudizi, senza entrare nel merito della regolarità della gestione contabile del tesoriere.
Per gli ulteriori approfondimenti contenuti nella decisione è possibile consultare il testo integrale della sentenza nella banca dati pubblica della Corte dei conti.
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