La sentenza del TAR dell’Umbria a seguito del ricorso presentato da uno dei concorrenti

Spoleto, 17 maggio 2024 – Valida la graduatoria del concorso indetto dal Comune di Spoleto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un esperto gare. Questa in estrema sintesi la sentenza pronunciata il 7 maggio scorso dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l’Umbria, composta dal Presidente, Estensore, Pierfrancesco Ungari, Daniela Carrarelli, Primo Referendario e Davide De Grazia, Primo Referendario.

Il ricorso, presentato da uno dei partecipanti al concorso, di fatto contestava la determinazione dirigenziale n. 1987/2023 con cui era stata approvata la graduatoria, “lamentando, in relazione a vizi di violazione dell’art. 14 del bando di gara e di difetto di motivazione” il mancato riconoscimento delle attività lavorative svolte dal 2010 in una società in house e la conseguente non attribuzione di 5 punti per i titoli di servizio.

La questione, per quanto sostenuto dal ricorrente, riguardava specificatamente la non equiparazione del lavoro, ai fini dell’attribuzione dei titoli di servizio, svolto in tale società con quello svolto nella pubblica amministrazione.

Il ricorrente ha depositato in un secondo momento, dopo l’assunzione al Comune di Spoleto della seconda classificata a seguito della rinuncia della vincitrice, dei motivi aggiunti estendendo la contestazione anche alla determinazione dirigenziale n. 51/2024.

Il Comune di Spoleto, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Picena, si è costituito in giudizio chiedendo in sostanza il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati (anche la concorrente assunta ha controdedotto puntualmente per l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi).

Il TAR dell’Umbria, respingendo il ricorso ed i motivi aggiunti e confermando la validità della graduatoria definitiva stilata dal Comune di Spoleto al termine delle procedura concorsuale, ha spiegato che “le società in house restano distinte dalle pubbliche amministrazioni in senso stretto, così come i rispettivi rapporti di lavoro”, non consentendo quindi l’attribuzione del punteggio richiesto dal ricorrente.

Non solo. Per quanto riguarda il difetto di motivazione il TAR ha specificato come la Commissione di concorso avesse chiarito come i periodi di lavoro non svolti in una pubblica amministrazione sarebbero stati oggetto di valutazione solo nell’ambito del Curriculum professionale e non come Titoli di servizio.

 

 

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