I giudici chiariscono i termini della prescrizione nell’azione per danno erariale: il quinquennio decorre dal momento del pagamento, quando il pregiudizio diventa concreto e attuale. Nel caso esaminato, l’eccezione è stata respinta e il giudizio proseguirà dopo ulteriori approfondimenti istruttori

Perugia, 15 sett.2026 – La Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 40 del 14 settembre 2026, si è peculiarmente pronunciata sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta nell’ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa, promosso dalla Procura regionale nei confronti del Responsabile dei Servizi finanziari e sociali di un Comune.

La condotta contestata si è sostanziata nell’avere, la Dirigente, per quanto rappresentato nell’atto di citazione, sia illegittimamente conferito a un professionista esterno un incarico di consulenza sia adottato la relativa determina di spesa.

Il Collegio  ha  preliminarmente esaminato  la menzionata  eccezione  rilevando  che il dies a quo di decorrenza del quinquennio prescrizionale, dell’azione erariale, decorreva  non dalla  data di assunzione  dell’impegno  della spesa, bensì da  quello del conseguente pagamento (costituendo questo il momento in cui diviene certo e attuale il presunto danno), e che detto dies a quo si determinava nel periodo di sospensione (dall’S/03/2020 al 31/08/2020) dei termini – processuali e sostanziali – legislativamente individuato dall’art. 85, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020 (disponente interventi urgenti connessi all’ emerge nza epidemiologica a COVID-19); ciò comportando,  in ossequio alla ratio e  al  testo dei due  periodi del precitato comma 4, il differimento del predetto dies a quo alla data del 01/09/2020. Ne è quindi conseguita la constatazione della non maturazione del quinquennio prescrizionale dalla predetta  data sino alla  notificazione  dell’invito  a dedurre  (25/07/2025),  atto che ha quindi interrotto la prescrizione sino all’introduzione del giudizio.

La sentenza non è poi entrata nel merito della vicenda, avendo il Collegio riscontrato l’esigenza  di approfondimenti istruttori, sulla fattispecie concernente il presunto danno, pertanto attivati con separata ordinanza.

Per gli ulteriori profili approfonditi nella decisione, si rinvia al testo del provvedimento reperibile nella Banca Dati Decisioni, pubblica, della Corte dei conti (https://banchedati.corteco nti.it/).

(891)

Share Button